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FISCO/ASD: NO PROBLEM

RUBRICA | Dr.Chiacchiari | 7 e 31 MARZO: Date da Cerchiare per le ASD

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articolo del Dott.Luca Chiacchiari

PESCARA – Siamo in vista di una serie di importanti scadenze che interessano in modo particolare il mondo sportivo e non solo.

Stiamo parlando della Certificazione Unica (per brevità “CU”) ovvero quel documento nel quale l’Ente associativo deve riepilogare i dati relativi ai compensi corrisposti, a qualsiasi titolo, nel corso dell’anno appena concluso (2016).

La CU deve essere trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 7 marzo 2017. Si ricorda che in caso di omessa trasmissione, tardività o errori di nei contenuti è prevista una sanzione di euro 100,00 per singola certificazione.

Per quest’anno è stato posticipato al 31 marzo 2017 (rispetto alla scadenza del 28 febbraio dell’anno scorso) il termine per la consegna “cartacea” della CU ai singoli percipienti da parte dell’ASD o SSD. L’omesso, tardivo, incompleto o infedele rilascio al percipiente della CU è punito con la sanzione da euro 250,00 a 2.000,00 euro. Gli adempimenti connessi alla CU sono legati all’ulteriore obbligo relativo alla compilazione della dichiarazione dei “sostituti d’imposta” (Modello 770) nel quale vengono riportati anche i dati relativi alle ritenute, quando effettuate, relativi versamenti e compensazioni nonché il riepilogo dei crediti e gli altri dati contributivi ed assicurativi richiesti. La scadenza per trasmettere telematicamente tale Modello è fissata al 31 luglio 2017, salvo proroghe. L’omessa presentazione telematica del Modello 770 è punita con una sanzione dal 120% al 240% dell’ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250,00. Ove le ritenute su compensi, interessi e altre somme siano state interamente versate, la sanzione invece va da euro 250,00 ad euro 2.000,00.

Come noto i compensi di cui all’articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, erogati dalle ASD e le SSD, laddove non fossero superiore ad euro 7.500,00 euro in riferimento al singolo percipiente, non concorrono a formare il reddito dello stesso e per questo motivo sono assoggettati ad alcuna ritenuta (come avviene, invece, per importi superiori).

Tuttavia essi devono comunque essere certificati. Tale obbligo risulta esaustivo per tutte quelle ASD e SSD che nell’anno hanno corrisposto esclusivamente compensi per attività sportiva dilettantistica non dovendo, in questa particolare situazione, trasmettere anche il modello 770.

Nel caso in cui, invece, siano stati corrisposti anche compensi eccedenti il limite di 7.500,00 o somme di altro tipo (ad esempio, compensi professionali) assoggettate a ritenuta alla fonte, oltre all’invio della Certificazione Unica le ASD/SSD saranno tenuti a trasmettere anche il modello 770/2017.


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