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STUDIO NOTARILE FUSCO


LINEE GUIDA DELL’ORDINANZA N°78

– L’accesso alla sede dell’attività sportiva (sede dell’allenamento o della gara) potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un periodo precedente l’attività pari almeno a 3 giorni. Inoltre, all’accesso dovrà essere rilevata la temperatura corporea: in caso di temperatura > 37.5 °C non sarà consentito l’accesso.
– Il registro dei presenti nella sede dell’attività di allenamento o della competizione sportiva (es. atleti, staff tecnico, dirigenti sportivi, massaggiatori, fisioterapisti, etc) dovrà essere mantenuto per almeno 21 giorni.
Relativamente alle ulteriori misure di prevenzione (comportamentali, igieniche, organizzative) si condivide quanto contenuto nelle “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere” prodotte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo sport, con particolare riferimento ai punti di seguito riportati, che sono stati integrati con quanto previsto nelle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative:
– adeguata informazione, comprensibile anche per gli atleti di altra nazionalità
– corretta prassi igienica individuale (frequente igiene delle mani con prodotti igienizzanti; starnutire/tossire evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie; non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; non condividere borracce, bottiglie, bicchieri)
– mantenimento della distanza interpersonale minima di almeno 1 metro in caso di assenza di attività fisica e, per tutti i momenti in cui la disciplina sportiva lo consente, di almeno 2 metri durante l’attività fisica, fatta eccezione per le attività di contatto previste in specifiche discipline.
– regolare e frequente pulizia e disinfezione di aree comuni, spogliatoi, docce, servizi igienici, attrezzature e macchine utilizzate per l’esercizio fisico;
– tutti gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti dentro la borsa personale, anche qualora depositati negli appositi armadietti;
Infine, in merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, in ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.

 

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